Il Voucher Innovation Manager attende il via libera dalla corte dei conti


L’avvento dell’Industria 4.0, la quarta rivoluzione industriale, sta portando con sé moltissimi cambiamenti nel mondo del lavoro. Gli attori principali di questo nuovo modo di fare industria sono le persone e si sta assistendo alla nascita di nuove figure professionali in grado di sostenere i cambiamenti a cui le aziende sono chiamate.

Tra queste una figura decisiva è quella dell’Innovation Manager: una risorsa che sta diventando per le aziende sempre più imprescindibile, in grado di introdurre nuove metodologie che possano avviare una spinta radicale al cambiamento. La misura quindi del Voucher Innovation manager è più che mai necessaria e urgente.


Fonti non ufficiali hanno diffuso una bozza di decreto dalla quale emergono diversi punti ai quali, a nostro avviso, occorre prestare attenzione:


Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di voucher anche micro, piccole e medie imprese singole o aggregate in reti di impresa reti-soggetto o reti-contratto.


Contratto

Il contratto di consulenza, sottoscritto tra l’impresa o la rete di imprese e la società di consulenza o il manager dell’innovazione, dovrà avere una durata non inferiore a 9 mesi e riportare al proprio interno il contenuto e le finalità delle prestazioni consulenziali rilevanti agli effetti dell’ammissione al contributo, nonché le modalità organizzative adottate per il loro concreto svolgimento ed il richiamo alla/e tecnologia/e abilitanti individuate dall’azienda.

Il contratto di consulenza inoltre dovrà essere sottoscritto successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo.


Profilo delle società di consulenza e dei manager qualificati

Nel documento vengono illustrati i requisiti di cui sia le persone fisiche che le società di consulenza devono essere in possesso, per presentare la domanda di iscrizione all’elenco degli Innovation Manager e delle società di consulenza abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto del decreto. E’ senza dubbio il punto centrale dell’intero decreto, quello che definisce le caratteristiche dell’Innovation Manager.

Possono dunque presentare domanda di iscrizione le persone fisiche che soddisfino uno dei seguenti requisiti:

  • Essere accreditate negli albi o elenchi dei manager dell’innovazione istituiti presso Unioncamere, presso le associazioni di rappresentanza dei manager o presso le organizzazioni partecipate pariteticamente da queste ultime e da associazioni di rappresentanza datoriali;
  • Essere accreditate negli elenchi dei manager dell’innovazione istituti presso le regioni ai fini dell’erogazione di contributi regionali o comunitari con finalità analoghe a quelle previste dal presente decreto.

Possono, inoltre, presentare domanda di iscrizione le persone fisiche che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • Dottorato di ricerca in settori relativi ad una delle seguenti aree: 01-Scienze matematiche e informatiche; 02-Scienze fisiche; 03-Scienze Chimiche; 05-Scienze Biologiche; 09-Ingegneria industriale e dell’informazione; 13-Scienze economiche e statistiche;
  • Master universitario di secondo livello in settori relativi ad una delle aree di cui sopra, nonché lo svolgimento documentabile di incarichi, per almeno 1 anno, presso imprese negli ambiti di cui all’articolo 3;
  • Laurea magistrale in settori relativi ad una delle aree di cui alla precedente lettera a), nonché lo svolgimento documentabile, per almeno 3 anni, di incarichi presso imprese negli ambiti di cui all’art.3 del documento;
  • Svolgimento documentabile, per almeno 7 anni, di incarichi presso imprese negli ambiti di cui all’art.3 del documento.

La domanda di iscrizione può inoltre essere presentata dalle società operanti nei settori della consulenza che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • Avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e risultare iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;
  • Essere costituite nella forma di società di capitali;
  • Non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
  • Non avere subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i reati indicati nell’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  • Aver eseguito progetti di consulenza o formazione in una o più delle aree indicate dall’articolo 3 ed essere costituite da almeno 24 mesi; oppure, essere accreditate negli albi o elenchi dei consulenti in innovazione istituiti presso le associazioni di rappresentanza dei manager o presso le organizzazioni partecipate pariteticamente da queste ultime e da associazioni di rappresentanza datoriali, ovvero presso le regioni o le province autonome ai fini dell’erogazione di contributi regionali o comunitari aventi finalità analoghe a quelle previste dal presente.

Possono inoltre presentare domanda di iscrizione le seguenti tipologie di attività:

  • I centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, ovvero i centri di competenza ad alta specializzazione;
  • Gli incubatori certificati di start-up innovative, iscritti alla sezione speciale del Registro delle Imprese.

Società di consulenza, centri di trasferimento tecnologico e incubatori certificati di start- up innovative in fase di presentazione della domanda di iscrizione possono indicare un massimo di 10 manager da dedicare all’attività.

Ogni manager potrà stipulare, nell’arco dello stesso anno solare, un solo contratto di consulenza rilevante agli effetti del Voucher Innovation Manager. .





Newsletter inviata il giorno 13/06/2019


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