DECRETO AIUTI -TER: novità in materia di credito d’imposta ricerca e sviluppo

20 Dicembre 2022


1. La proroga del termine di adesione alla procedura di riversamento spontaneo


L’emendamento all’art. 38 c. 1 del Decreto Aiuti ter (legge 175/2022 di conversione del DL 144/2022 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 novembre 2022) ha disposto il differimento di un anno del termine per l’adesione alla procedura di riversamento spontaneo previsto per il 31 ottobre 2022.

Slitta dunque al 31 ottobre 2023 il termine per la trasmissione telematica della domanda di accesso alla procedura di riversamento spontaneo delle somme illegittimamente compensate e, di conseguenza, sono posticipati anche i relativi termini per il riversamento, mentre non cambia la modalità di restituzione, che dovrà avvenire senza la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione, in base alle seguenti scadenze:

  • 16 dicembre 2023, anziché 16 dicembre 2022, per il versamento dell’unica rata, o in caso di rateazione della prima rata di riversamento del credito d’imposta in questione;
  • 16 dicembre 2024, anziché 16 dicembre 2023, per il versamento della seconda rata;
  • 16 dicembre 2025, anziché 16 dicembre 2024, per il versamento dell’ultima rata.

Nelle ultime ore, nell’ambito dei correttivi al disegno di legge di Bilancio 2023, è stata peraltro presentata la proposta di uno slittamento di un mese ulteriore (sino a novembre 2023) del termine del riversamento del credito d’imposta che dovrà ottenere l’approvazione parlamentare.

La procedura di riversamento spontaneo introdotta dal collegato fiscale alla legge di bilancio 2022 (art 5 commi da 7 a 12, DL 146/2021), sin dall’origine, ha disposto la possibilità riservata ai soggetti che hanno svolto attività di ricerca e sviluppo di regolarizzare, senza sanzioni e senza interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta per investimenti in attività, in tutto o in parte, non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili di cui all’art 3 del DL 145/2013. La procedura difatti, riguarda il credito maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 ed utilizzato indebitamente in compensazione entro il 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del “collegato fiscale”).

Di conseguenza, la procedura non è utilizzabile per i crediti il cui indebito utilizzo sia già stato accertato con atto di recupero crediti o altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi al 22 ottobre 2021.

Detta procedura risulta in ogni caso preclusa qualora il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, ovvero della sua mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al bonus.

La sussistenza di una delle fattispecie appena descritte può essere riscontrata da Agenzia anche in un momento successivo alla presentazione dell’istanza o meglio nella eventuale fase di controllo della stessa, con pesanti ricadute sul contribuente il quale vedrebbe venir meno gli effetti premiali della procedura di riversamento, come la disapplicazione delle sanzioni amministrative e degli interessi nonché l’esclusione della punibilità penale per il delitto di cui all’art 10 - quater, DL 74/2000 .

Il mutamento del quadro interpretativo legato alla disciplina agevolativa in commento e il controverso orientamento giurisprudenziale, ancorché ad oggi prevalentemente favorevole al contribuente, generano ancora diverse perplessità, tanto sul merito e sulla legittimità di molti accertamenti tributari condotti da Agenzia delle Entrate, quanto sull’opportunità di avvalersi di detta procedura di riversamento.

D’altronde, la scelta del legislatore di introdurre una siffatta “sanatoria” conferma evidentemente l’incertezza interpretativa che ha connotato la disciplina agevolativa fin dall’inizio.

Tuttavia, la non definitività degli effetti della procedura di riversamento rendono precaria la soluzione introdotta dal legislatore per disinnescare il rischio di dover affrontare una grande mole di contenziosi. Peraltro, la concessione di una proroga così ampia, sembra finalizzata a risolvere la precarietà insita nell’attuale procedura di riversamento, piuttosto che a concedere più tempo alle imprese per decidere se aderire o meno alla procedura medesima.

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Tale obiettivo potrebbe essere conseguito proprio tramite la seconda novità prevista dal Decreto Aiuti ter.


2. Possibilità per le imprese di richiedere la CERTIFICAZIONE per l’attestazione della qualificazione degli investimenti anche per il credito R&S di cui all’art. 3 DL 145/2013.


L’art 38, c 2, del Decreto Aiuti ter estende anche ai crediti d’imposta R&S del periodo 2015-2019 la procedura di certificazione introdotta dall’art 23, c 2-3, DL n. 73/2022 per il credito d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica ex art. 1, c. 198-209, legge n. 160/2019.

La richiesta di tale certificazione è tuttavia subordinata alla condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta sopra citati non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

In sostanza, come richiesto a più riprese dalle imprese, viene prevista la possibilità di attestare e garantire l’effettività e l’autenticità della ricerca e sviluppo effettuata anche per i periodi d’imposta dal 2015 al 2019, mediante soggetti iscritti ad un apposito Albo gestito dall’ex MiSE, oggi MIMIT.

Nel processo valutativo diretto al rilascio della certificazione, i soggetti abilitati dovranno attenersi a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), periodicamente elaborate ed aggiornate, tra i requisiti richiesti, sono espressamente indicati quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità.

La disciplina attuativa, con particolare riguardo all’individuazione dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione, come anticipato, dovrà essere definita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Questa certificazione garantirà una sorta di “penalty protection” al contribuente che si munirà di tale documentazione, in quanto sarà vincolante per l’Amministrazione Finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per attività diversa da quella concretamente realizzata.

Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni saranno nulli.

Resta inteso che qualora le linee guida ministeriali poc'anzi menzionate ricalcassero pedissequamente la recente prassi ministeriale avvalorata da Agenzia delle Entrate in accertamento, allora l’efficacia della certificazione sarebbe molto limitata, in quanto gran parte delle attività di R&S del periodo 2015-2019 sono state (ovviamente) agevolate sulla base del tenore letterale della norma di attuazione originaria (DM 27.05.2015).

Si auspica dunque un tempestivo intervento chiarificatore circa i criteri e le linee guida da seguire per il rilascio della certificazione in commento, in modo da lasciare il tempo alle imprese di valutare se e in che misura eventualmente aderire alla procedura di riversamento entro il termine del 31 ottobre 2023.


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